DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. 207
Regolamento
di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (10G0226)
articoli del Regolamento riguardanti il DURC (documento unico regolarita'
contributiva) (in vigore dal 9 giugno 2011)
Art. 6
Documento unico di regolarità contributiva
1. Per documento unico di regolarità contributiva
si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità
di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti
INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori, verificati
sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
2. La regolarità contributiva oggetto del documento
unico di regolarità contributiva riguarda tutti i contratti
pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d'ufficio,
anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di
regolarità contributiva in corso di validità: a)
per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito
di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del codice; b) per
l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo Il, comma
8, del codice; c) per la stipula del contratto; d) per il pagamento
degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a
servizi e forniture; e) per il certificato di collaudo, il certificato
di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità,
l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo
finale. Per le finalità di cui alle lettere a), b ), c),
d) ed e), gli operatori economici trasmettono il documento unico
di regolarità contributiva in corso di validità
ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), che non
sono un' amministrazione aggiudicatrice.
4. Ferme restando le ipotesi di cui al comma 3, lettere
c) e d), qualora tra la stipula del contratto e il primo stato
di avanzamento dei lavori di cui all'articolo 194, o il primo
accertamento delle prestazioni effettuate relative a forniture
e servizi di cui all'articolo 307, comma 2, ovvero tra due successivi
stati di avanzamento dei lavori o accertamenti delle prestazioni
effettuate relative a forniture e servizi, intercorra un periodo
superiore a centottanta giorni, le amministrazioni aggiudicatrici
acquisiscono il documento unico di regolarità contributiva
relativo all'esecutore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni
successivi alla scadenza dei predetti centottanta giorni; entro
il medesimo termine, l'esecutore ed i subappaltatori trasmettono
il documento unico di regolarità contributiva ai soggetti
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), che non sono un'amministrazione
aggiudicatrice.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d'ufficio
il documento unico di regolarità contributiva in corso
di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio
dell' autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice,
nonché nei casi previsti al comma 3, lettere d) ed e);
per le medesime finalità, l'esecutore trasmette il documento
unico di regolarità contributiva in corso di validità
relativo ai subappaltatori ai soggetti di cui all'articolo 3,
commal, lettera b), che non sono un'amministrazione aggiudicatrice.
6. Le SOA, ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione
ai sensi dell'articolo 40, del codice, e il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, al fine del rilascio dell' attestazione di cui
agli articoli 186 e 192, del codice, richiedono alle imprese
il documento unico di regolarità contributiva in corso
di validità.
7. Per valutare i lavori di cui all'articolo 86, commi
2, 3 e 4, è altresì richiesto il documento unico
di regolarità contributiva in corso di validità.
8. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità
contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due
volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita
una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei
lavori ovvero dal direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi
dell'articolo 135, comma l, del codice, la risoluzione del contratto,
previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine
non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva
negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore,
la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli
addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore
a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni,
la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma
8, del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio
per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo
8.
Tutta la normativa in materia di DURC (documento
unico regolarita' contributiva) sul sito www.durc.eu
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